(speciale Fine e voglia di Vita, articolo di Daniele Bernardini, da VicenzaPiù Viva n. 306, sul web per gli abbonati tutti i numeri, ndr)
Scrivere di come, nel nostro Paese occidentale, sia possibile, rimanendo all’interno delle leggi esistenti, approcciarsi attivamente e responsabilmente alla fine della propria vita per garantirsi una buona morte, appare oggi francamente un lusso, a fronte di quanto sta accadendo in tante altre parti del mondo. Mentre in queste la morte può cogliere in modo violento tutti, in qualsiasi momento e a qualsiasi età, nel nostro Paese, con una delle popolazioni più longeve al mondo, ci permettiamo di dibattere su come garantire a tutti il diritto ad avere una morte buona: la cosa crea un certo imbarazzo. Lo stesso potremmo dire nei confronti dei popoli che lottano quotidianamente contro la fame e la sete in ambienti diventati ostili. Facciamolo, ma questo ci serva almeno a capire quanto siamo fortunati a vivere in questo angolo di mondo che, pur avendo i suoi difetti, ci garantisce libertà, livello economico, diritti tali da consentirci di interessarci anche di questo aspetto della nostra vita e della nostra morte. Teniamocelo stretto questo mondo! Auguriamoci che, presto, anche in Iran, in Cisgiordania, a Gaza, in Libano, in Sudan…. non ci sia più il rischio quotidiano di morire per la guerra e ci si possa, anche lì, fermare a ragionare su come avvicinarsi in modo consapevole ed eticamente corretto al fine vita.
A CHE PUNTO SIAMO in Italia quanto a normative e leggi sul fine vita delle persone? Attualmente, la giurisprudenza italiana sul fine vita non si trova all’interno di un’unica legge (come invece caldeggerebbe ormai da anni la Corte Costituzionale), ma va ricercata in un insieme composito di leggi dello Stato, sentenze della Corte Costituzionale e recenti interventi normativi regionali.
Per primo va considerato l’articolo 32 della Costituzione Italiana (1948), che, stabilendo che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, pone le basi per un diritto legittimo al rifiuto delle cure.
Per molti anni (fino al 2019), poi, il Codice Penale ha inquadrato il tema dell’aiuto al suicidio, condannandolo come omicidio del consenziente (art.579) e istigazione e aiuto al suicidio (art.580).

Negli ultimi 20 anni, ci hanno pensato il caso Welby (2006) ed il caso Eluana Englaro (2009) ad animare il dibattito sul fine vita. Piergiorgio Welby, affetto da grave distrofia muscolare, ottiene di essere disconnesso dal respiratore meccanico al quale era vincolato contro la sua volontà. Il medico che, su richiesta consapevole del paziente Welby, ha disconnesso il respiratore viene prosciolto perché sospendere cure poste in essere senza consenso rientra nei doveri del medico, anche se da questo atto può derivare la morte della persona che lo chiede.

Eluana Englaro, vittima di un incidente che l’ha ridotta per 17 anni in stato vegetativo, ottiene la sospensione dei trattamenti di sostegno vitale (nel caso soprattutto l’alimentazione artificiale) perché considerati trattamenti sanitari, che la “presunta volontà della giovane”, così come emersa da un’indagine specifica del tribunale, non avrebbe accettati.
Nel 2010 la Legge 38 disciplina e organizza l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, soprattutto per i malati giunti alla fase terminale (legge purtroppo applicata non ancora completamente e con ampie disomogeneità nel territorio nazionale).
Nel 2017, a fine mandato Renzi, viene varata la Legge 219, su Consenso informato e Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). Dopo questa bella Legge, frutto di compromessi e tanti anni di preparazione, nella giurisprudenza italiana sul tema, è scritto, nero su bianco, che:
– nessun trattamento sanitario è legittimo senza il consenso del paziente;
– la persona può rifiutare anche trattamenti proposti ritenuti salva-vita, all’interno comunque di una relazione di cura e fiducia costruita nel tempo col suo medico;
– alimentazione e idratazione artificiali sono trattamenti sanitari (e non semplici sostegni vitali) e, come tali, necessitano del consenso per essere poste in atto e possono essere rifiutate;
– la terapia del dolore è un obbligo per il medico, anche senza il consenso, e può arrivare (questa volta col consenso) fino alla sedazione continua profonda, trattamento in grado di togliere la coscienza e la percezione del dolore in fase terminale;
– i trattamenti futili (cioè che non portano benefici sulla patologia in corso, né sulla qualità della vita residua) sono vietati, in particolare nei pazienti in fine vita;
– la persona in grado di comprendere e senza particolari problemi di salute ha diritto, ad ogni età, di mettere per iscritto le proprie Disposizioni Anticipate di Trattamento, quale mezzo per far valere le proprie volontà, anche nel caso di una possibile malattia futura con perdita irreversibile della coscienza (vedi caso Englaro); la legge garantisce che la volontà della persona espressa con questo mezzo sarà rispettata;
– la persona che già soffre di una patologia severa, a decorso prevedibile ed infausto, può chiedere di concordare anticipatamente col suo medico o con i medici ospedalieri del reparto che la accoglie, cosa accettare o meno dell’iter terapeutico previsto per la sua patologia (Pianificazione Condivisa delle cure – PCC);
– la persona ammalata ha la facoltà di designare un fiduciario che la rappresenti e garantisca il rispetto della sua volontà, soprattutto di fronte a certe decisioni fondamentali per la vita e la morte.
Nel 2019, nel dibattito acceso sul fine vita entrava di prepotenza la Sentenza 242 della Corte Costituzionale, relativa al caso, che vedeva Marco Cappato accusato per aver aiutato Fabiano Antoniani (Dj Fabo) a raggiungere la Svizzera ed ottenere lì il suicidio medicalmente assistito. In quella sentenza, la Consulta dichiarava incostituzionale l’articolo 580 del Codice Penale così com’era, modificandolo per rendere possibile l’aiuto al suicidio (Suicidio Medicalmente Assistito o, come si preferisce definirlo ora, Morte volontaria medicalmente assistita), ma solo a determinate condizioni. Queste prevedevano (e ancora prevedono) la piena capacità di intendere e volere, una situazione patologica che sia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e/o psicologiche intollerabili, soggetta a dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. Già allora, la Corte sollecitava il Parlamento a legiferare sul tema per colmare un vuoto legislativo e dettare norme precise e uniformi per l’esercizio di questo nuovo diritto.
Nel 2022 un quesito referendario sull’Eutanasia legale, sostenuto da un milione di firme, veniva dichiarato inammissibile dalla Corte Costituzionale.
Sollecitata da quesiti sorti all’interno di processi nel merito, la Corte Costituzionale emetteva nel 2025 una nuova sentenza (n. 66), che ridefiniva, ampliandolo, il concetto di trattamenti di sostegno vitale ed il criterio della dipendenza dagli stessi. La Consulta ha così fatto rientrare tra questi trattamenti anche procedure meno invasive di quelle inizialmente intese, come la gestione farmacologica necessaria per mantenere le funzioni vitali o la dipendenza da altre persone per funzioni biologiche necessarie.
Alcune Regioni, pressate dal dover supplire alla mancanza di una legge-quadro nazionale, che dettasse criteri applicativi chiari ed omogenei per rendere esercitabile il diritto alla morte volontaria medicalmente assistita, si sono attivate negli ultimi mesi con interventi autonomi nel merito.
Toscana (febbraio 2025) e Sardegna (Settembre 2025) sono state le prime a varare leggi regionali (sostanzialmente tra loro omogenee) che definiscono le modalità per accedere a questo nuovo diritto. Contro la legge toscana il Governo ha fatto ricorso: la Corte Costituzionale lo ha respinto, definendo legittima la legge, disponendo, però, che vengano modificate alcune disposizioni in essa contenute in contrasto con le competenze dello Stato. Altre Regioni stanno portando avanti iniziative nel merito, spinte dall’opinione pubblica.
Il Veneto è stata la prima Regione (2024) ad affrontare la questione, vedendo, però, la proposta di legge battuta per un solo voto e rimandata in commissione. Analoga sorte è toccata ad una proposta di legge discussa in Val d’Aosta (2025). La Puglia ha adottato una delibera di Giunta (già nel gennaio 2023) che fornisce linee guida alle ASL. Il Piemonte ha stabilito che i farmaci da utilizzare per assistere la morte volontaria e i dispositivi per la loro somministrazione siano a carico del sistema sanitario pubblico. Anche altre Regioni, oltre a quelle citate, si apprestano a dibattere sul tema: Emilia-Romagna, Umbria, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Lazio…
Attualmente, 2026, più per cercare di bloccare l’iter già faticoso di questo nuovo diritto di autodeterminazione che per un vero desiderio di omogeneità sul territorio nazionale e chiarezza, il Senato della Repubblica sta portando avanti una proposta di legge organica (DDL S. 1083 – 2024 con l’on. Gasparri tra i firmatari), intitolata “Modifiche all’articolo 580 del Codice Penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n° 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative”: questo DDL prevede criteri di accesso alla morte volontaria assistita molto più restrittivi rispetto alla sentenza della Consulta, la quale, però, chiedeva sì di varare una legge-quadro, ma non di stravolgere le sue sentenze o la legge 219 che fa loro da appoggio. La discussione in aula è prevista per aprile p.v. È il momento di vigilare ed attivarsi affinché il diritto a ricevere un aiuto, qualora si decidesse, all’interno di un percorso condiviso e responsabile, di chiedere la morte volontaria, non vada perduto. Il pericolo esiste quando si legge che si vuol togliere la valutazione del caso dalle mani dei medici (e dei comitati etici) per affidarla a un Comitato di nomina politica centralizzato; quando si legge che sarebbero esclusi i malati terminali oncologici, le persone con malattie neurodegenerative; quando si legge che si vuol mettere mano anche alla legge 219/2017 contestandone alcuni assunti ormai fatti propri dal mondo scientifico e anche da ambienti in genere più refrattari, come quelli di ispirazione cattolica – v. Piccolo Lessico del fine vita, pag 54, libreria editrice vaticana-. Si vorrebbe tornare, ad esempio, ad intendere l’alimentazione artificiale non più come terapia, ma mero supporto vitale, e quindi mai rifiutabile, minando alla base il diritto di avere l’ultima parola sui trattamenti che ci vengono proposti e veder rispettate le proprie volontà attuali o affidate alle Disposizioni Anticipate di Trattamento.
A TUTT’OGGI, per concludere, se un cittadino italiano, trovandosi nelle condizioni definite dalla Consulta (v. sopra), intende, dopo una valutazione attenta e responsabile, chiedere di essere aiutato a morire, PUÒ FARLO. Potrebbe trovarsi, però, in difficoltà di fronte ad un iter non ancora ben definito: chi deve inviare la domanda, a chi inviarla, quale comitato esaminerà la sussistenza dei requisiti di legge, visto che i Comitati etici (almeno quelli per la pratica clinica che sembrerebbero più adeguati) non esistono in tutte le Aulss e neppure in tutte le Regioni, chi deve organizzare e farsi carico (anche economico) delle procedure previste…

Sappiamo già che, in Italia, difficilmente avremo una legislazione simile a quella tedesca: in Germania, pur mancante come l’Italia, di una legge-quadro e dovendosi appoggiare a sentenze delle Corti Costituzionali periferiche, per fare una domanda di aiuto al suicidio, basta essere capaci di intendere e volere, non essendo richieste particolari situazioni sanitarie (v. il recente caso Kessler). Qui da noi certi paletti sono già stati posti e quindi una legge-quadro ne dovrà tener conto. Cercando una “via italiana” al suicidio assistito e, forse, all’eutanasia dovremmo arrivare ad una nuova legge gentile, che, come la 219 del 2017 (Consenso informato e DAT”), rispetti tutti, non obblighi nessuno ma consenta a chi lo ritiene giusto di esercitare un nuovo diritto, spianando la strada ad un allargamento dei diritti e delle libertà della persona
Cosa s’intende per Legge “gentile”
– Laica
– Non coercitiva (non prevede sanzioni)
– Rispettosa dei diversi orientamenti sempre possibili in un campo delicato per l’opinione pubblica
– “non fa male a nessuno”
– “non obbliga nessuno”
– cerca di promuovere un comportamento virtuoso
-consente a chi lo vuole di esercitare un diritto


