domenica, Aprile 19, 2026

Referendum Giustizia, sì e no a confronto

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(speciale Referendum Giustizia, da VicenzaPiù Viva n. 305sul web per gli abbonati tutti i numeri, ndr)

Il quesito, recepito con decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 31 del 07-02-2026, recita: “Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare?”.

Le domande del confronto

(le stesse per il sostenitore del sì e per il sostenitore del no)

1. In termini semplici, perché ritieni giusto votare sì/no a questo referendum?

2. Qual è, secondo te, il principale limite dell’attuale assetto delle carriere dei magistrati?

3. In che modo la separazione delle carriere inciderebbe, concretamente, sul processo penale?

4. La terzietà del giudice è oggi pienamente garantita o presenta criticità?

5. Questa riforma rafforza o indebolisce l’indipendenza della magistratura?

6. C’è il rischio che il pubblico ministero, con carriere separate, sia più esposto a pressioni politiche?

7. I modelli stranieri con carriere separate sono davvero comparabili con quello italiano?

8. La riforma avrebbe effetti reali sull’efficienza della giustizia o resterebbe soprattutto simbolica?

9. Un referendum è lo strumento giusto per intervenire su un tema così tecnico?

10. Qual è l’argomento della parte opposta che ritieni meno convincente?

11. Indipendentemente dall’esito del voto, quali riforme della giustizia ritieni comunque urgenti?

12. Cosa dovrebbe valutare con maggiore attenzione un cittadino indeciso prima di votare?

Le ragioni del NO di Angela Barbaglio

Angela Barbaglio, nata a Treviso il 27 dicembre del 1951 è figlia di un sottufficiale dell’Aeronautica militare e di un’insegnante di lettere. Si è laureata in legge a Padova, ha trascorso gran parte della sua professione in magistratura tra Vicenza e Verona. È in pensione da dicembre 2021, vive a Monteviale. È stata nominata dall’Amministrazione comunale di Vicenza garante delle persone private della libertà personale. Lei la giustizia l’ha sempre vista dall’altra parte: prima come sostituto procuratore a Vicenza e poi come procuratore della Repubblica a Verona. Angela Barbaglio è stata nominata ieri dal consiglio comunale garante dei diritti delle persone private della libertà personale.

Magistrato della Repubblica per 44 anni, Angela Barbaglio è stata impegnata prevalentemente nel settore penale, assumendo come ultimi incarichi quelli di Procuratore aggiunto e poi Procuratore della Repubblica al Tribunale di Verona. Si è occupata di processi, reati e criminalità, acquisendo in questi contesti una notevole esperienza in merito alle realtà di privazione della libertà personale.

1) in termini semplici perché ritieni giusto votare sì/no a questo referendum?

Ritengo giusto di votare no perché nella mia vita professionale ultraquarantennale di magistrato, dedicata prevalentemente al settore penale come pubblico ministero, non ne ho mai constatato il condizionamento sul giudice. Lo dimostra, del resto, sul piano statistico il tasso delle assoluzioni, il 50% ca. rispetto alle sentenze di condanna. Non vedo poi perché il giudice, se teoricamente influenzabile, dovesse esserlo da parte del pubblico ministero piuttosto che da parte dell’avvocato difensore. Trovo infine offensivo per i colleghi giudicanti che questo assunto – tema fondante della cosiddetta riforma – ne presupponga in modo così radicale l’incapacità di affrontare il giudizio con la disposizione equidistante, distaccata ed il più possibile serena che la legge richiede.

2) qual è il principale limite dell’attuale assetto delle carriere dei magistrati?

Preferirei innanzitutto sostituire il termine “carriere” con il termine “funzioni”: i magistrati infatti non fanno, come si dice, carriera; si distinguono soltanto per le funzioni svolte, tutte ugualmente delicate ed importanti per l’ordinamento statale, sono retribuiti secondo l’anzianità di servizio – raggiunta meritoriamente – e non le funzioni svolte. Reputo adeguato l’attuale assetto organizzativo della pratica giudiziaria tanto nel processo penale quanto in quello civile, assicurato dal principio di unitarietà della giurisdizione: nell’ interpretazione della legge, perché è questa la giurisdizione, tutti i magistrati qualsiasi funzione svolgano debbono attenersi agli stessi comuni principi prodotti dalla giurisprudenza, cioè dal complesso delle pronunce di diritto. Ciò chiaramente indica l’articolo 101 della Costituzione affermando che “i giudici sono soggetti soltanto alla legge”, e tra i giudici in questo senso sono ricompresi anche i pubblici ministeri nella loro funzione di promotori e garanti dell’indagine penale. Funzione oggi già nettamente distinta da quella giudicante: un magistrato che voglia transitare dalla funzione di pubblico ministero a quella di giudice o viceversa può farlo solo rispettando rigorose garanzie di distanza temporale e territoriale dalla funzione pregressa.

3) in che modo la separazione delle carriere inciderebbe concretamente sul processo penale?

Verrebbe ad incidere nel senso che il pubblico ministero circoscritto nel ruolo di accusatore troverebbe la sua unica ragione d’essere nella ricerca di una colpa e di un colpevole. E non, com’è oggi, nel dovere di impiegare tutti mezzi a disposizione per la ricostruzione il più possibile veritiera del fatto accaduto e delle eventuali responsabilità.

4) La garanzia del giudice è oggi pienamente garantita o presenta criticità?

Per quanto detto fin qui è, nel sistema, pienamente garantita. Certo nei giudici, come nei pubblici ministeri, come negli avvocati, come in chiunque altro eserciti un ruolo civile e sociale gioca il fattore umano, con le sue luci e le sue ombre. E per questo i magistrati sono chiamati ad un controllo particolarmente rigoroso delle proprie ombre e luci personali. Di ciò io penso che nessuna regola, nessuna misura, nessun obbligo, nessuna legge possano eliminarle, ma che possano essere solo efficacemente governate dalla coscienza dell’interessato: come diceva Socrate, “conosci te stesso”. La sola alternativa è l’eliminazione dei magistrati e la loro sostituzione con delle macchine che giudichino il caso specifico secondo le media dei milioni di casi analoghi dati in pasto magari all’ intelligenza artificiale da chi ne fa la selezione: è un’alternativa tranquillizzante?

5) Questa riforma rafforza o indebolisce l’indipendenza della magistratura?

La indebolisce. Per tutto quanto precede, ma inoltre perché prevede lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura, l’organo a formazione mista di membri eletti dai parlamentari e membri eletti dai magistrati che oggi ne regola i trasferimenti, le valutazioni di anzianità, i procedimenti disciplinari, peraltro tra i più frequenti nei paesi UE e con la comminazione del maggior numero di sanzioni, una quarantina all’anno nell’ ultimo quindicennio. Così disarticolando ulteriormente quel principio di disciplina unitaria secondo i valori giuridici comuni che oggi governa giudici e pubblici ministeri. Non è secondario che la modifica preveda per il CSM dei pubblici ministeri da un lato non più l’elezione, ma il sorteggio dei membri cosiddetti togati, cioè i magistrati, dall’ altro per la componente dei parlamentari il sorteggio sì, ma sulla base di elenchi già predisposti dal parlamento. Sul primo punto osservo che il ruolo di consigliere del CSM prevede caratteristiche di esperienza professionale, di capacità di riflessione sociale e politica e di interazione con le diverse componenti istituzionali che non sono di tutti i magistrati Su questo si é molto puntato il dito da fautori della riforma all’insegna dello slogan “i magistrati non devono fare politica”. Quello che certo i magistrati non devono fare è perseguire intenti politici nel compimento delle loro funzioni, ma questo non ha niente a che vedere né con l’interpretazione della legge, né con il ruolo del CSM, che è per sua natura organo amministrativo, e non di esercizio della giurisdizione, e politico nel senso più originario del termine e che presuppone la capacità di leggere i fatti sociali e di individuare le soluzioni organizzative più idonee al servizio giustizia. Perché allora affidare la scelta al caso e non a chi, tra i magistrati, dimostra di possedere quelle caratteristiche? E perché a questa casualità si accompagna invece una componente di parlamentari su cui il parlamento ha già fatto scelte preliminari precise?

Voglio qui dire qualcosa del famoso scandalo Palamara, una brutta e dolorosa vicenda per la massa dei diecimila magistrati italiani che lavorano ogni giorno tra mille difficoltà. E dimostra come anche tra i magistrati, senza per la verità troppa distinzione tra giudici e pubblici ministeri, sia presente l’ambizione di potere che si consuma nella esasperata volontà di essere chiamati a dirigere un tribunale o una procura della Repubblica, in contraddizione con quell’ uguaglianza di ruolo, nella diversità delle funzioni, che vuole il sistema ed il cui pregio principale è di eliminare pericolose gerarchie nell’esercizio della giurisdizione. Se tutto questo si è verificato, che cosa fa pensare che il magistrato scelto dal caso sia scevro dalla seduzione del potere più di quello eletto da colleghi che lo conoscono? Il fatto poi che il procedimento disciplinare sia sottratto dalla riforma al CSM e consegnato ad una cd alta corte disciplinare composta da magistrati della sola cassazione e non provenienti dagli altri gradi della magistratura, e che giudicherà senza appello, finisce con il reintrodurre quella gerarchia nel governo dei magistrati del pubblico ministero che l’attuale sistema da un cinquantennio ha cercato di scardinare.

6) c’è il rischio che il pubblico ministero, con carriere separate, sia più esposto a pressioni politiche?

Mi sembra evidente: tutta la riforma è pervasa dall’intento di isolare il pubblico ministero dal potere giudiziario e di sottoporlo ad un’osservazione ravvicinata del parlamento, con poteri preminenti su quelli dei magistrati di organizzarne il servizio e di sanzionarne le condotte.

7) i modelli stranieri con carriere separate sono davvero comparabili con quello italiano?

Non sono troppo informata su questa comparazione. Posso solo dire che i recenti esempi negli USA di messa in stato d’accusa del governatore della banca federale e del governatore del Minnesota da parte del procuratore competente, immediatamente seguiti alle dichiarazioni fortemente ostili del presidente nei confronti delle rispettive decisioni in tema di non riduzione dei tassi di interesse del primo e di non condivisione della politica di reimmigrazione del secondo non sono un segno di autonomia dell’ufficio del procuratore rispetto al potere esecutivo dello Stato, ma piuttosto un pronto adeguamento alle sue iniziative politiche.

8) la riforma avrebbe effetti reali sull’efficienza della giustizia o resterebbe soprattutto simbolica?

Nessun effetto positivo. La giustizia italiana soffre da decenni di molti mali, difetto di collaboratori e di risorse materiali, ma soprattutto di una produzione normativa fuori controllo (non si sa nemmeno più quante sono le leggi in Italia) e perciò confusa e contraddittoria, che ne rende l’interpretazione spesso ardua perché l’interprete fatica a trovare il filo di ragionevolezza che deve guidarlo nella valutazione di ogni caso concreto. Non basta fare, né tantomeno propagandare, una nuova legge ogni volta che ci si propone di combattere un fenomeno dannoso alla società: nel settore penale il processo dovrebbe essere riservato ai reati più gravi con tutto il tempo di studio ed analisi necessari, le numerose altre condotte dovrebbero essere accertate e sanzionate attraverso procedimenti semplificati e spediti. Tutte le indicazioni che negli ultimi decenni il CSM ha indirizzato in tal senso al parlamento sono sempre rimaste lettera morta. Uno stato attivo contro il crimine e il disagio sociale è uno stato che previene prima di sanzionare e che sanziona su scelte precise e ponderate di politica criminale chiara e coerente.

9) Un referendum è lo strumento giusto per intervenire su un tema così tecnico?

Il tema più che tecnico, cioè riservato ai giuristi, è delicato perché la riforma, se vigente, è destinata a produrre effetti sulla vita di tutti noi cittadini. Il referendum costituzionale è stato voluto dalla Costituzione come verifica della volontà dei cittadini di una scelta normativa del parlamento intervenuta con una maggioranza inferiore a quella per la scelta definitiva. In questo caso la doppia approvazione delle due camere è avvenuta, se non erro, senza la più piccola variazione di quello che era l’originario disegno di legge governativo, e a ridosso della quale l’indizione del referendum è stata stabilita, ancora per iniziativa del governo, in tempi ristretti. Il primo organo che avrebbe dovuto dunque sentire la responsabilità di dibattere approfonditamente una modifica dell’assetto costituzionale con riflessi così rilevanti come l’incidenza del processo penale sulla vita collettiva è proprio il parlamento, che è mancato invece all’appello adagiandosi passivamente sull’iniziativa dell’esecutivo e lasciando i singoli cittadini e l’opinione pubblica nella difficoltà di orientarsi in un contesto tanto complesso quanto foriero di conseguenze.

10) Qual è l’argomento della parte opposta che ritieni meno convincente?

In realtà tutti gli argomenti della parte opposta mi sembrano convergere su di un unico obiettivo: sostituire la figura del pubblico ministero così com’è oggi promotore e garante del corretto svolgimento dell’indagine penale in aderenza rigorosa ai principi della prova, con poteri di controllo della polizia giudiziaria e costantemente soggetto alla verifica del giudice preliminare con un accusatore istituzionale a capo della polizia giudiziaria sottoposto nell’organizzazione dell’ufficio e nella condotta professionale ad una vigilanza rafforzata della maggioranza parlamentare. Giocoforza è chiedersi a chi giova?

11) Indipendentemente dall’esito del voto, quali riforme della giustizia ritieni comunque più urgenti?

Oltre a quanto già detto: generale riordino normativo, depenalizzazione autentica, severa selezione delle impugnazioni, digitalizzazione efficace, impulso alla giustizia riparativa, esecuzione della pena in più stretta connessione con l’istituzione carceraria da incrementare nelle componenti rieducative e di alternative alla detenzione.

12) Cosa dovrebbe valutare con maggiore attenzione un cittadino indeciso prima di votare?

Un pubblico ministero, autore dell’indagine insieme alla polizia giudiziaria, così com’è delineato da questa riforma sarebbe davvero indipendente dal potere di parlamento e governo?

Le ragioni del SI di Pierantonio Zanettin, senatore di Forza Italia

Pierantonio Zanettin (nato a Vicenza il 13 luglio 1961) è un politico italiano, avvocato e revisore contabile con una lunga carriera parlamentare. La sua attività politica inizia nel Partito Liberale Italiano, proseguendo in Forza Italia, dove ha ricoperto incarichi amministrativi locali a Vicenza tra gli anni ’90 e 2000. Alle politiche del 2001 viene eletto alla Camera dei Deputati, incarico poi ripetuto nella XVIII legislatura. Zanettin è stato più volte senatore della Repubblica, entrando per la prima volta nel 2006 e venendo rieletto nelle legislature successive, ricoprendo ruoli nelle commissioni di Giustizia, Affari dell’Unione europea e altre. Dal 2014 al 2018 è stato membro laico del Consiglio Superiore della Magistratura e, nella XIX legislatura, è Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo. Nel corso della sua attività è stato anche segretario di commissione e capogruppo di Forza Italia in materia di giustizia e diritti, evidenziando un impegno su temi legislativi e istituzionali.

1) Si deve votare sì per mettere davvero il pubblico ministero e l’avvocato sullo stesso piano, di fronte ad un giudice terzo ed imparziale. Si completano così le riforme del codice di procedura Vassalli del 1989, che introdusse il rito accusatorio, e quella Costituzionale del giusto processo. Votare sì vuol dire anche tagliare le unghie alle correnti della magistratura, che hanno fatto mercimonio delle funzioni giudiziarie all’interno del CSM.

2) Il giudice soprattutto nella fase delle indagini preliminari è troppo schiacciato sul Pm, che ha, a suo fianco, la polizia giudiziaria, ma che, soprattutto, può sfruttare a suo vantaggio il potere mediatico dell’informazione, sempre alla ricerca di notizie e titoli eclatanti. La riforma ne rafforza dunque l’autonomia e l’indipendenza. Nei due CSM separati i giudici non saranno più soggetti al giudizio dei pm per le loro progressioni di carriera. La riforma garantisce che il giudice non solo sia, ma anche appaia imparziale.

3) Quella della minaccia all’autonomia ed indipendenza della magistratura è una autentica fake news. Basta leggere il nuovo testo dell’articolo. 104 della Costituzione, che stabilisce che la magistratura è un ordine autonomo ed indipendente e si articola nella magistratura giudicante e nella magistratura requirente. Del resto, il ministro Nordio, ex Pm, ha sempre detto che nessuna riforma a suo nome avrebbe portato il Pm, sotto il potere esecutivo

7) Vale un solo concetto. L’Italia, in questo momento, è l’unico paese, tra i G 7, in cui pm e giudici appartengono alla stessa carriera. In Europa attualmente siamo in compagnia solo di Turchia Bulgaria e Romania. Non c’è altro da aggiungere.

8) Sono stato componente laico del CSM ed ho personalmente assistito a tutte le deprecabili pratiche descritte nel libro “Il sistema”. Appena tornato in parlamento, per primo, ho presentato un disegno di legge per introdurre il sorteggio per la nomina dei consiglieri del CSM. È rimasto l’unico sistema per disarticolare le pratiche nefaste delle correnti.

9) Il referendum in questo caso è confermativo. Il testo della riforma è già stato votato dal Parlamento. Per questo non necessita di quorum. Ma trattandosi di riforma costituzionale deve ottenere anche l’avallo democratico del corpo elettorale. È giusto che siano i cittadini a pronunciarsi.

12) Auspico che i cittadini, nella loro scelta, non si facciano condizionare dalle polemiche, che avvelenano il dibattito in queste ore. La riforma si deve valutare solo per i suoi contenuti. Evitiamo quindi le strumentalizzazioni politiche, anche se da più parti si cerca di andare in questa direzione.

Per le altre domande le mie risposte mi paiono ovvie.

Le ragioni del SI di Rodolfo Bettiol: “ma il problema rimane l’inefficienza della giustizia per carenza di organico”

Rodolfo Bettiol, nato a Gradisca d’Isonzo l’11 febbraio 1945, risiede ed esercita a Padova. Già professore associato di Procedura Penale all’Università di Padova, la sua attività prevalente è la difesa nell’ambito della responsabilità penale dell’impresa in particolare per quanto riguarda gli infortuni e le malattie professionali, i reati societari ed i reati fallimentari. La sua attività professionale si è sviluppata nell’ambito della giustizia penale assumendo difese in casi di omicidio volontario, delitti contro la pubblica amministrazione, reati commessi nell’esercizio dell’attività medico-chirurgica, reati commessi nell’ambito famigliare e reati di diffamazione a mezzo stampa. È tra gli ideatori del meccanismo del Fir (Fondo Indennizzo Risparmiatori) ed è legale di parte civile nel processo BPVi.

Nel confronto sul referendum relativo alla separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, l’avvocato e professore Rodolfo Bettiol espone le ragioni della sua posizione favorevole al sì ma le articola evidenziando che rimane non affrontato il tema centrale della necessità di una maggiore efficienza della giustizia. «Ritengo giusto votare sì – dice quindi Bettiol – perché la separazione delle carriere è la conseguenza logica del processo accusatorio e del principio della terzietà del giudice previsto dalla Costituzione. Se abbiamo scelto un modello accusatorio, dobbiamo renderlo coerente fino in fondo. Il principale limite dell’attuale assetto delle carriere riguarda proprio la garanzia della terzietà del giudice. Il giudice deve essere autonomo rispetto alle parti, accusa e difesa. L’unicità delle carriere, a mio avviso, indebolisce questa percezione e questa sostanza di autonomia. Con la separazione delle carriere si realizzerebbe una maggiore parità tra accusa e difesa. Questo inciderebbe concretamente sul processo penale, rafforzando l’equilibrio tra le parti e rendendo più chiaro il ruolo del giudice come soggetto terzo.

Non ritengo che la riforma indebolisca l’indipendenza della magistratura. Né credo che il pubblico ministero, con carriere separate, sarebbe più esposto a pressioni politiche. Sono timori che non condivido. È vero che in alcuni modelli stranieri il pubblico ministero presenta una certa dipendenza dal potere esecutivo, ma quei sistemi non sono automaticamente comparabili con quello italiano.

La separazione delle carriere è una garanzia istituzionale. Se parliamo di efficienza della giustizia, il problema è un altro: servono più organici e una migliore organizzazione. La riforma non è una bacchetta magica sui tempi dei processi, ma interviene su un principio di sistema. Quanto al fatto che si tratti di un tema tecnico, ricordo che il referendum è uno strumento previsto dalla Costituzione. È legittimo che i cittadini siano chiamati a esprimersi. L’argomento della parte opposta che ritengo meno convincente è quello secondo cui la separazione metterebbe a rischio l’indipendenza della magistratura. A mio giudizio non è così.

Indipendentemente dall’esito del voto, considero urgente una maggiore organizzazione del sistema giudiziario. E a un cittadino indeciso suggerirei di valutare con attenzione soprattutto questo: l’esigenza di garantire pienamente la terzietà del giudice. È il cuore della questione».

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